Legittimità delle sanzioni disciplinari nell'ambito militare: Il parere del Consiglio di Stato del 27 giugno 2024, n. 827
- Fiorenzo Auteri
- 24 lug 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Il Consiglio di Stato, Sez. I, con il parere del 27 giugno 2024, n. 827, ha affrontato una questione di particolare rilevanza nell'ambito del diritto disciplinare militare, confermando la legittimità della sanzione di sospensione dall’impiego inflitta ad un maresciallo dell’Esercito italiano. La decisione ruota attorno all'eccesso degli obblighi di continenza e di disciplina nell'uso dell'uniforme da parte del militare, nel contesto dell'esercizio del diritto di critica sindacale.
I Fatti
Il caso in esame riguarda un maresciallo che aveva pubblicato video su YouTube indossando l'uniforme militare, con voce contraffatta e una maschera "anonymous". Nei video erano presenti caricature animate del Capo di stato maggiore e del Ministro pro tempore, e il militare accusava i comandanti ai vari livelli di comportamenti mobbizzanti, vessatori, ingiuriosi e minacciosi nei confronti dei militari, lamentando un atteggiamento di omertà da parte della linea di comando.
L'analisi del Consiglio di Stato
l Consiglio di Stato ha valutato diversi aspetti rilevanti ai fini della legittimità della sanzione disciplinare, affrontando in particolare due punti cruciali:
1. Eccesso degli obblighi di continenza e di disciplina nell'uso dell'uniforme: Il Consiglio di Stato ha confermato che, sebbene il diritto di critica sindacale sia tutelato, esso deve essere esercitato nel rispetto degli obblighi di continenza e della disciplina nell'uso dell'uniforme. In questo caso, il comportamento del maresciallo, che aveva pubblicato video con accuse gravi e utilizzo di travestimenti e caricature, è stato ritenuto eccedente rispetto ai limiti consentiti, giustificando così la sanzione disciplinare.
2. Principio del ne bis in idem: Il parere del Consiglio di Stato ha approfondito la questione del ne bis in idem, stabilendo che la sanzione disciplinare è legittima anche sotto questo profilo. In particolare, il principio non è stato violato poiché i fatti contestati, pur analoghi nella loro materialità a quelli di un procedimento precedente, sono stati posti in essere in momenti diversi, configurandosi quindi come episodi distinti. Inoltre, è stato rilevato che l'assenza di un accertamento giurisdizionale definitivo in merito ai fatti preclude l'applicazione del divieto di bis in idem.
Discrezionalità amministrativa e sindacabilità del giudice
Un ulteriore elemento di rilievo del parere riguarda la discrezionalità amministrativa nella valutazione del rapporto tra infrazione e fatti addebitati, nonché nella determinazione della gravità degli stessi in relazione all'applicazione della sanzione disciplinare. Il Consiglio di Stato ha ribadito che tale valutazione rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa e non può essere sindacata dal giudice della legittimità, salvo in casi di eccesso di potere, che si manifestano attraverso la manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità evidente e travisamento dei fatti.
Conclusioni
Il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 27 giugno 2024, n. 827, rappresenta un importante punto di riferimento per la giurisprudenza in materia disciplinare militare. Esso conferma la legittimità della sanzione disciplinare in situazioni di abuso del diritto di critica sindacale, ribadendo i limiti imposti dagli obblighi di continenza e di disciplina nell'uso dell'uniforme. Inoltre, chiarisce l'applicazione del principio del ne bis in idem in ambito disciplinare, sottolineando l'importanza della distinzione temporale degli episodi e l'assenza di accertamenti giurisdizionali definitivi come presupposti per l'applicabilità del divieto. Infine, riafferma la discrezionalità amministrativa nella valutazione della gravità dei fatti addebitati e della proporzionalità della sanzione disciplinare, limitando l'intervento del giudice della legittimità ai soli casi di eccesso di potere.
Comments