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Appalti pubblici e pregresse inadempienze contrattuali: il Consiglio di Stato legittima l'esclusione dalle gare

  • Immagine del redattore: Fiorenzo Auteri
    Fiorenzo Auteri
  • 17 ago 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Consiglio di Stato rafforza i poteri delle stazioni appaltanti nella selezione degli operatori affidabili

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 06908/2024 offre importanti chiarimenti sull'esclusione di un operatore economico dalle gare pubbliche a causa di precedenti inadempienze contrattuali. Una pronuncia che interviene in un ambito di particolare rilievo, segnato da un quadro normativo in evoluzione e da un dibattito giurisprudenziale non sempre uniforme.


Superamento del requisito della definitività della risoluzione contrattuale

Il Consiglio di Stato chiarisce che, dopo l'entrata in vigore del D.L. 135/2018, ai fini dell'esclusione non è più necessario che la risoluzione contrattuale per inadempimento sia divenuta definitiva. È sufficiente la mera adozione del provvedimento di risoluzione da parte della stazione appaltante.


Ampio potere discrezionale della stazione appaltante nella valutazione delle pregresse inadempienze

Il giudice amministrativo riconosce inoltre alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale nella valutazione della gravità e della persistenza delle inadempienze contrattuali pregresse, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o erroneità.


Il rilievo delle specifiche caratteristiche dell'appalto

Assume particolare rilievo, ai fini della valutazione di esclusione, la natura dell'appalto in questione. Nel caso di specie, l'appalto era finanziato con fondi PNRR e quindi soggetto a tempistiche particolarmente stringenti. In tale contesto, le pregresse inadempienze, seppur non definitive, possono ragionevolmente far dubitare della capacità del concorrente di rispettare i tempi dell'esecuzione.


Tutela della corretta e tempestiva realizzazione degli appalti pubblici

La sentenza rafforza il potere delle stazioni appaltanti di escludere operatori economici che in precedenti contratti abbiano dimostrato carenze esecutive. Un obiettivo primario è la tutela della corretta e tempestiva realizzazione degli appalti, soprattutto quando finanziati con risorse pubbliche vincolate a specifiche scadenze.


Conclusioni: un importante chiarimento sull'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice dei Contratti Pubblici

La pronuncia del Consiglio di Stato rappresenta un importante chiarimento sull'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice dei Contratti Pubblici, rafforzando il potere delle stazioni appaltanti di escludere operatori economici che abbiano dimostrato pregresse inadempienze contrattuali. Un significativo passo avanti nella selezione di operatori affidabili, a tutela della corretta e tempestiva realizzazione degli appalti pubblici.





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