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La decisione del Consiglio di Stato relativa ad una sanzione disciplinare a carico di un carabiniere

  • Immagine del redattore: Fiorenzo Auteri
    Fiorenzo Auteri
  • 29 lug 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Introduzione

La decisione in oggetto riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da un carabiniere, il cui nome è omesso per riservatezza, contro la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna inflittagli dal Comandante della Compagnia Carabinieri e confermata in sede di ricorso gerarchico dal Comandante Provinciale. La pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione Prima) affronta vari aspetti giuridici, dalla legittimità della sanzione alla corretta interpretazione dei fatti e delle norme disciplinari applicate.


Fatti del Caso

1. Contestazione degli Addebiti: La sanzione disciplinare è stata inflitta al carabiniere dopo che è stato sorpreso in compagnia di una minorenne all’interno della sua autovettura. Successivamente, sono emerse prove di una frequentazione non idonea con due ragazze, una delle quali legata a un noto capo cosca di ’ndrangheta.

2. Procedura Disciplinare: A seguito di questi fatti, sono stati intrapresi i procedimenti disciplinari con la comunicazione degli addebiti e la possibilità per l’interessato di presentare una memoria difensiva, culminati nella sanzione di cinque giorni di consegna.

3. Ricorso Straordinario: Il carabiniere ha impugnato la sanzione tramite un ricorso straordinario, denunciando vari vizi tra cui eccesso di potere, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.


Questioni Giuridiche

1. Legittimità della Sanzione: Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sanzione, ritenendo che l’Amministrazione avesse adeguatamente motivato il provvedimento. La condotta del carabiniere è stata giudicata incompatibile con i doveri morali e di rettitudine propri di un militare dell’Arma dei Carabinieri.

2. Motivazione del Provvedimento: Il ricorrente ha contestato il difetto di motivazione. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’obbligo motivazionale può essere assolto attraverso il puntuale riferimento ai fatti addebitati e alla loro rilevanza disciplinare, anche mediante il richiamo ad atti amministrativi correlati. 3. Travisamento dei Fatti: È stata sollevata anche la questione del presunto travisamento dei fatti e della mancata considerazione delle circostanze rilevanti. Il Consiglio ha respinto tale censura, sottolineando che i fatti materiali (la frequentazione delle minorenni) erano incontestati e adeguatamente documentati.


Valutazione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, ha enfatizzato alcuni principi chiave:

• Discrezionalità Amministrativa: L’autorità disciplinare ha agito nell’ambito della discrezionalità riconosciutale, senza applicare automatismi ma valutando i fatti e le circostanze in modo articolato.

• Importanza della Moralità e Rettitudine: I comportamenti del carabiniere sono stati giudicati gravi e contrari ai principi etici e morali richiesti ai militari, giustificando così la sanzione disciplinare.

• Rispetto della Procedura: È stato evidenziato che il procedimento disciplinare è stato condotto nel pieno rispetto della normativa vigente, garantendo al ricorrente il diritto di difesa e la possibilità di presentare le proprie argomentazioni.


Conclusioni

La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un esempio significativo di come le autorità giurisdizionali valutano i procedimenti disciplinari all’interno delle Forze Armate, bilanciando la discrezionalità amministrativa con la necessità di garantire il rispetto dei diritti dei militari. La pronuncia riafferma l’importanza dei principi di moralità, rettitudine e correttezza che devono caratterizzare l’operato dei membri dell’Arma dei Carabinieri e ribadisce che comportamenti lesivi del prestigio e della dignità dell’istituzione non possono essere tollerati.



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