Analisi delle Sentenze della Corte Costituzionale sul Meccanismo del Payback per i Dispositivi Medici
- Fiorenzo Auteri
- 7 ago 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Recentemente, la Corte Costituzionale ha emesso due importanti sentenze, la n. 139 e la n. 140, riguardanti il meccanismo del payback per i dispositivi medici. Queste sentenze sono rilevanti per comprendere come le imprese fornitrici di dispositivi medici debbano contribuire finanziariamente quando le regioni superano il tetto di spesa sanitaria stabilito per questi dispositivi.
Contesto Normativo
Il meccanismo del payback è regolato principalmente dall’articolo 9-ter del Decreto Legge n. 78 del 2015. Questa norma stabilisce che, se una regione supera il tetto di spesa per i dispositivi medici, le imprese fornitrici devono contribuire a coprire il superamento di spesa. In particolare, per gli anni dal 2015 al 2018, una procedura specifica determina l’ammontare del contributo dovuto da ogni impresa, come previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo, introdotto nel 2022.
Inoltre, l’articolo 8 del Decreto Legge n. 34 del 2023 ha istituito un fondo statale per le regioni che hanno superato il tetto di spesa nel periodo 2015-2018. Questo articolo ha permesso alle imprese di pagare solo il 48% della loro quota di ripiano, a condizione che rinunciassero a contestare legalmente l’obbligo di pagamento.
Sentenza n. 139: Riduzione Incondizionata della Quota di Ripiano
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 139, ha affrontato un ricorso presentato dalla Regione Campania contro le disposizioni del 2023. La Corte ha dichiarato incostituzionale la parte della norma che condizionava la riduzione dell’onere delle imprese alla rinuncia a contenziosi legali. Di conseguenza, tutte le imprese fornitrici di dispositivi medici beneficiano ora incondizionatamente della riduzione dei rispettivi pagamenti al 48%.
Sentenza n. 140: Validità Costituzionale del Meccanismo di Payback
Nella successiva sentenza n. 140, la Corte ha valutato la legittimità costituzionale dell’articolo 9-ter del Decreto Legge n. 78 del 2015, con riferimento al periodo 2015-2018. La Corte ha confermato la validità del meccanismo di payback, sottolineando che:
1. Contributo Solidaristico: Il contributo imposto alle imprese è giustificato da ragioni di utilità sociale, mirate a garantire la disponibilità di dispositivi medici necessari per la tutela della salute, in un contesto di difficoltà economico-finanziaria.
2. Proporzionalità: Il meccanismo non è sproporzionato, grazie alla riduzione dell’importo al 48%, ora estesa incondizionatamente a tutte le imprese come stabilito dalla sentenza n. 139.
3. Riserva di Legge: Non vi è violazione dell’articolo 23 della Costituzione, che prevede la riserva di legge per l’imposizione di prestazioni patrimoniali.
4. Non Retroattività: Il comma 9-bis introdotto nel 2022 non ha natura retroattiva, in quanto si limita a rendere operativo l’obbligo di ripiano senza alterare in modo incostituzionale l’affidamento delle imprese sui prezzi di vendita.
Conclusioni
Le due sentenze chiariscono e delimitano il meccanismo del payback per i dispositivi medici, assicurando un equilibrio tra l’esigenza delle regioni di controllare la spesa sanitaria e i diritti delle imprese fornitrici. La riduzione al 48% del contributo, resa incondizionata dalla sentenza n. 139, rappresenta un importante riconoscimento per le imprese, mentre la sentenza n. 140 conferma la costituzionalità del meccanismo nel periodo 2015-2018, ribadendo la sua natura solidaristica e proporzionata.
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