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Le Misure di Prevenzione Applicabili dal Questore

  • Immagine del redattore: Fiorenzo Auteri
    Fiorenzo Auteri
  • 17 ago 2024
  • Tempo di lettura: 4 min

Le misure di prevenzione rappresentano strumenti essenziali nel controllo e nella prevenzione della criminalità, utilizzati dalle autorità amministrative italiane per tutelare l’ordine pubblico. Questi provvedimenti, di natura preventiva, sono volti a impedire la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. Tra le autorità competenti per l’adozione di tali misure, il Questore svolge un ruolo cruciale, operando nel contesto della sicurezza pubblica. Questo elaborato intende esaminare le diverse misure di prevenzione che possono essere applicate dal Questore, il quadro normativo che le disciplina, nonché le garanzie procedurali e sostanziali riconosciute ai destinatari di tali provvedimenti.


Le misure di prevenzione: quadro normativo generale

Le misure di prevenzione sono provvedimenti amministrativi con finalità preventiva, che mirano a evitare la commissione di comportamenti pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza. Tali misure sono previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e si distinguono dal diritto penale tradizionale poiché possono essere applicate anche in assenza di un reato accertato, basandosi esclusivamente sulla valutazione di pericolosità sociale del soggetto.


Il Questore, quale autorità di pubblica sicurezza, è abilitato ad adottare specifiche misure di prevenzione personale, che hanno lo scopo di limitare la libertà personale e di movimento di individui considerati pericolosi.


Tipologie di misure di prevenzione applicabili dal Questore

Il Questore ha la facoltà di applicare diverse misure di prevenzione personali nei confronti di soggetti considerati pericolosi. Tra le principali vi sono il foglio di via obbligatorio, l’avviso orale e il divieto di accesso a determinate aree (comunemente noto come DASPO).


a) Foglio di via obbligatorio

Il foglio di via obbligatorio è una misura che impone a una persona di allontanarsi da un comune specifico e vieta il suo ritorno senza autorizzazione. Questa misura è prevista per chi, per la propria condotta o stile di vita, costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica, o è sospettato di voler commettere reati.


Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 159/2011, il foglio di via obbligatorio può essere applicato anche a chi frequenta abitualmente persone sospette o pregiudicate. La violazione di questa misura può configurare un reato, comportando conseguenze penali per l’inottemperanza all’ordine del Questore.


b) Avviso orale

L’avviso orale, disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, è un provvedimento con cui il Questore invita una persona ritenuta pericolosa a modificare la propria condotta, avvertendola che, se continua a mantenere comportamenti antisociali, potrebbero essere applicate misure più severe, come la sorveglianza speciale. Questa misura ha una funzione dissuasiva, rappresentando un monito prima dell’adozione di provvedimenti più incisivi.


L’avviso orale può anche essere “aggravato” con specifiche prescrizioni, come il divieto di possedere o utilizzare dispositivi di comunicazione, laddove si ritenga che possano essere usati per fini illeciti.


c) DASPO (Divieto di Accesso a Specifiche Aree)

Il DASPO è una misura di prevenzione che vieta l’accesso a determinate aree o luoghi, come stadi o altre strutture sportive, quando si ritiene che la presenza di una persona possa costituire un pericolo per l’ordine pubblico. Inizialmente concepito per contrastare la violenza negli stadi, il DASPO è stato successivamente esteso ad altre aree urbane o a locali pubblici.


Il Questore può adottare il DASPO nei confronti di soggetti già denunciati o condannati per reati legati alla violenza durante manifestazioni sportive, oppure verso chi è ritenuto potenzialmente pericoloso anche in assenza di denunce.


Procedura per l’applicazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione applicate dal Questore sono caratterizzate da un procedimento amministrativo che deve rispettare precisi requisiti di legalità e garanzia. Il procedimento inizia con un’istruttoria che raccoglie elementi giustificativi della misura, la quale deve essere adottata tramite atto motivato e notificata al soggetto interessato.


Nonostante il procedimento sia di natura amministrativa, il diritto al contraddittorio e alla difesa è fondamentale. Il destinatario del provvedimento ha infatti il diritto di presentare memorie difensive e di impugnare la misura davanti al Tribunale, per ottenere un riesame della decisione.


Va però evidenziato che la natura preventiva delle misure consente una certa discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale, il che può talvolta comportare il rischio di limitazioni ai diritti fondamentali senza un’adeguata prova.


Garanzie costituzionali e limiti alla discrezionalità del Questore

La discrezionalità di cui dispone il Questore nell’applicazione delle misure di prevenzione è soggetta a rigidi limiti, sia per evitare abusi, sia per garantire il rispetto dei diritti costituzionalmente protetti. Il principio di legalità impone che ogni misura di prevenzione debba essere fondata su una normativa chiara e precisa, e che l’applicazione delle misure avvenga nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.


Inoltre, la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato la necessità di un effettivo controllo giurisdizionale sulle misure di prevenzione, volto a garantire un adeguato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela dei diritti individuali. Tra le garanzie costituzionali da richiamare, vi sono il diritto alla difesa, il diritto al giusto processo e la tutela della libertà personale, sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana.


Conclusioni

Le misure di prevenzione applicabili dal Questore sono strumenti di fondamentale importanza per la tutela dell’ordine pubblico, ma al contempo richiedono un’attenta valutazione per evitare che la loro applicazione possa ledere i diritti fondamentali delle persone. Sebbene il legislatore abbia previsto una serie di garanzie per i destinatari di tali provvedimenti, la natura preventiva e la discrezionalità dell’amministrazione comportano la necessità di un controllo giurisdizionale rigoroso e imparziale.


L’equilibrio tra l’esigenza di sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali rappresenta un aspetto cruciale nel contesto delle misure di prevenzione, che devono essere applicate con estrema cautela e nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza. La continua evoluzione giurisprudenziale, sia a livello nazionale che europeo, gioca un ruolo chiave nell’orientare l’applicazione di tali misure, garantendo che esse non si trasformino in strumenti di abuso o violazione dei diritti umani.





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