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La Corte di Cassazione sul Ricalcolo della Pena in Giudizio Abbreviato

  • Immagine del redattore: Fiorenzo Auteri
    Fiorenzo Auteri
  • 2 ago 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Contesto del Caso

Un imputato era stato condannato a due anni, quattro mesi di reclusione e una multa di 6.000 euro con la riduzione prevista dal giudizio abbreviato. Il giudice, nella sentenza, aveva specificato che in caso di mancata impugnazione, la pena sarebbe stata ridotta di un ulteriore sesto.


Provvedimento del Giudice dell’Esecuzione

Il pubblico ministero, constatata l’assenza di impugnazione, aveva eseguito l’ordine per la pena determinata con la riduzione. Il giudice dell’esecuzione rigettava poi la richiesta di sospensione condizionale della pena e dichiarava inammissibile l’ulteriore richiesta di riduzione di un sesto.


Ricorso per Cassazione

L’imputato contestava:

1. La mancata possibilità per il giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena.

2. L’erronea procedura di applicazione della riduzione della pena da parte del giudice della cognizione.

3. L’omissione della pronuncia sulla richiesta di scarcerazione.


Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo le seguenti precisazioni:


1. Correttezza della Procedura:

• La procedura seguita dal giudice dell’esecuzione era corretta secondo l’art. 666 c.p.p., che regola il procedimento di esecuzione.

• Il giudice dell’esecuzione ha agito correttamente nel pronunciarsi con ordinanza, impugnabile in cassazione.


2. Mancata Violazione di Diritti:

• La riduzione della pena disposta dal giudice della cognizione, anche se irrituale, non viola i diritti dell’imputato secondo l’art. 178, lett. c), c.p.p.

• La decisione anticipata sulla riduzione della pena non causa pregiudizi in termini di corretto computo della pena e non comporta un interesse concreto per l’imputato a contestare.


3. Competenze del Giudice dell’Esecuzione:

• La norma dell’art. 442, comma 2 bis, c.p.p., ha natura strettamente processuale e non attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di concedere benefici di legge, come la sospensione condizionale della pena.

• La quantificazione della pena e la concessione di benefici è demandata al giudice della cognizione, senza che la riduzione di un sesto influisca su questa competenza.


Principio di Diritto

La Corte ha enunciato che: “qualora il giudice della cognizione preveda, in subordine alla determinazione della pena ai sensi dell’art. 442 c.p.p., il ricalcolo della stessa, decurtata di un sesto secondo la previsione di cui all’art. 442, comma 2 bis, c.p.p., per l’ipotesi della mancata proposizione dell’impugnazione, non si verifica alcuna nullità e l’imputato condannato non ha interesse a contestare la decisione che, seppure irrituale, non ne viola il diritto di intervento, di assistenza e rappresentanza ex art. 178, lett. c), c.p.p. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena”.


Conclusione

La sentenza chiarisce che l’anticipazione della riduzione della pena da parte del giudice della cognizione, pur non conforme alla prassi, non arreca danno all’imputato e non viola i suoi diritti procedurali. La decisione del giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta di ulteriori riduzioni è corretta, non sussistendo interesse dell’imputato a contestare una riduzione già favorevolmente applicata.





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