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La Competenza Territoriale nella Diffamazione Televisiva

  • Immagine del redattore: Fiorenzo Auteri
    Fiorenzo Auteri
  • 23 lug 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Riflessioni sulla Sentenza della Corte di Cassazione n. 26919 del 8 Luglio 2024


Introduzione

La questione della competenza territoriale per i delitti di diffamazione commessi attraverso trasmissioni televisive ha ricevuto una rilevante chiarificazione con la sentenza n. 26919 dell’8 luglio 2024 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sulla determinazione del foro competente per reati di diffamazione che coinvolgono media audiovisivi, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021.


Il Caso in Esame

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26919 del 2024, si è pronunciata su un caso di diffamazione avvenuta tramite trasmissioni televisive. L’oggetto del contenzioso era la determinazione del foro competente per l’azione penale, in relazione all’articolo 30, comma 5, seconda parte, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (legge sulla radiotelevisione).


La Questione della Competenza Territoriale

Tradizionalmente, la competenza territoriale per i reati di diffamazione è determinata in base al luogo in cui è avvenuto il fatto, ovvero dove il reato è stato consumato. Tuttavia, la legge n. 223 del 1990 introduce una specifica previsione per i reati di diffamazione tramite le trasmissioni televisive, stabilendo che la competenza si deve riferire al luogo in cui risiede la persona offesa. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha confermato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021, la competenza territoriale per la diffamazione televisiva deve essere determinata applicando l’art. 30, comma 5, seconda parte, della legge n. 223/1990. Questa norma stabilisce chiaramente che, indipendentemente da chi sia il soggetto accusato del reato, il foro competente è quello del luogo di residenza della persona offesa.


Il Rilevante Giudizio di Costituzionalità

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150 del 2021, aveva già stabilito il principio secondo cui, in materia di diffamazione televisiva, la competenza deve essere fissata in base al luogo di residenza della persona offesa, e non in base al luogo di trasmissione o di produzione del contenuto diffamatorio. Questa decisione ha avuto un impatto significativo sul diritto penale, chiarendo e confermando il ruolo protettivo della residenza della persona offesa quale criterio primario di competenza.


Conclusioni

La sentenza n. 26919 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce e consolida il principio stabilito dalla Corte Costituzionale, affermando che la competenza territoriale per i reati di diffamazione tramite media audiovisivi deve essere determinata secondo il luogo di residenza della persona offesa, in applicazione dell’art. 30, comma 5, seconda parte, della legge n. 223/1990. Questa chiarezza normativa è essenziale per garantire una tutela effettiva delle persone offese e per mantenere una coerenza applicativa nelle decisioni relative alla giurisdizione penale per reati di diffamazione. In sintesi, il caso in esame sottolinea l’importanza di aderire ai principi di giustizia e protezione delle persone offese, riservando loro il diritto di essere giudicati nel luogo in cui risiedono, contribuendo così alla certezza del diritto e all’equità del sistema giudiziario penale.



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