top of page

Esame dei criteri di imputazione soggettiva dell’omicidio preterintenzionale e nei delitti aggravati dagli eventi di morte o lesione

  • Immagine del redattore: Fiorenzo Auteri
    Fiorenzo Auteri
  • 17 ago 2024
  • Tempo di lettura: 4 min

L’omicidio preterintenzionale: elementi costitutivi e criteri di imputazione soggettiva

L’omicidio preterintenzionale è disciplinato dall’art. 584 c.p., il quale punisce chiunque, con atti diretti a commettere un delitto diverso (tipicamente percosse o lesioni), cagiona la morte di una persona. Esso si caratterizza per un elemento di discontinuità tra il dolo che anima l’azione iniziale e l’evento morte, che si verifica al di fuori della volontà del soggetto agente.


La struttura soggettiva dell’omicidio preterintenzionale prevede la coesistenza di dolo (intenzionale) riguardo alla condotta iniziale (percosse o lesioni) e colpa (o responsabilità oggettiva) riguardo all’evento morte, non voluto né previsto dall’agente. La ratio di questa forma di imputazione risiede nel fatto che l’agente ha intrapreso una condotta illecita che, pur non essendo diretta a cagionare la morte, è intrinsecamente pericolosa e ha esposto la vittima a un rischio di lesione della propria vita.


Delitti aggravati dall’evento di morte o lesione

I delitti aggravati dall’evento si configurano quando un reato base, inizialmente voluto dall’agente, si concretizza in un evento più grave (morte o lesioni gravi) rispetto a quello previsto. Questi reati sono disciplinati da norme specifiche del Codice Penale, che, a differenza dell’omicidio preterintenzionale, richiedono una verifica rigorosa del nesso causale e della forma di responsabilità soggettiva.


Un esempio rilevante è l’art. 586 c.p., che riguarda la morte o le lesioni come conseguenza di altro delitto. In tal caso, l’evento più grave, non voluto, è riconducibile al soggetto agente quando è conseguenza della condotta che ha posto in essere con dolo, imprudenza o negligenza. L’imputazione soggettiva si basa sul principio per cui, chi pone in essere un comportamento criminale, deve rispondere anche degli esiti più gravi che ne derivano, sebbene non previsti o voluti, purché si accerti la colpa o una responsabilità oggettiva.


La responsabilità del cedente di sostanza stupefacente in caso di morte dell’assuntore


1. Cessione di sostanze stupefacenti e nesso causale

La giurisprudenza si è frequentemente confrontata con la questione della responsabilità penale del cedente di sostanze stupefacenti in caso di morte dell’assuntore. In questi casi, l’elemento centrale da valutare è il nesso causale tra la cessione della droga e l’evento morte. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il cedente risponde dell’evento morte se questo è conseguenza diretta e immediata della cessione e dell’assunzione della sostanza.


È essenziale stabilire che l’assunzione della sostanza ceduta abbia causato direttamente la morte, senza interventi causali autonomi che possano interrompere il nesso di causalità. Ad esempio, se l’assuntore, dopo aver ricevuto la sostanza, la utilizza in un modo del tutto imprevedibile o in un contesto che il cedente non poteva prevedere, il nesso causale potrebbe essere interrotto, escludendo la responsabilità del cedente per la morte.


2. Criteri di imputazione soggettiva: dolo e colpa

La responsabilità del cedente si configura principalmente come omicidio preterintenzionale, ove si possa dimostrare che la morte è avvenuta a seguito dell’assunzione della sostanza ceduta. Il dolo del cedente si riferisce alla condotta di cessione dello stupefacente, mentre la morte, che esula dall’intenzione dell’agente, ricade sotto una forma di responsabilità oggettiva o, in alcuni casi, di colpa.


Se, però, il cedente è consapevole della particolare pericolosità della sostanza ceduta (ad esempio, se la sostanza è stata adulterata o è di eccezionale purezza) e prevede, o deve prevedere, l’elevato rischio di morte, potrebbe configurarsi un dolo eventuale riguardo all’evento morte, con un passaggio dall’omicidio preterintenzionale all’omicidio doloso (art. 575 c.p.).


Nel contesto dei delitti aggravati dall’evento, come previsto dall’art. 586 c.p., la morte dell’assuntore può configurare un’aggravante specifica, con il cedente che risponde a titolo di colpa per non aver previsto un evento che, date le circostanze, avrebbe dovuto prevedere. Qui, la valutazione della prevedibilità dell’evento e della diligenza richiesta è fondamentale per determinare la responsabilità penale.


3. Applicazioni giurisprudenziali recenti

La giurisprudenza ha affrontato vari casi in cui la morte di un assuntore di sostanze stupefacenti ha portato alla condanna del cedente. In alcune sentenze, è stato ritenuto sussistente l’omicidio preterintenzionale quando il cedente ha fornito una sostanza nota per la sua pericolosità senza avvertire l’assuntore dei rischi concreti. Altre sentenze hanno configurato il reato di omicidio doloso, sostenendo che il cedente avesse accettato il rischio della morte, ritenendola un possibile esito della sua condotta.


Un ambito specifico riguarda la cessione di stupefacenti adulterati o particolarmente puri, dove la giurisprudenza è spesso incline a riconoscere una responsabilità più grave, avvicinandosi al dolo eventuale, in ragione della consapevolezza del rischio di morte insito nella cessione di tali sostanze.


Conclusioni

La responsabilità penale del cedente di sostanze stupefacenti in caso di morte dell’assuntore si colloca in una zona grigia tra l’omicidio preterintenzionale e altre forme di delitti aggravati dall’evento. La qualificazione giuridica della condotta dipende dal nesso causale e dalla forma di imputazione soggettiva, richiedendo un’attenta valutazione delle circostanze specifiche del caso.


In definitiva, se la morte è diretta conseguenza dell’assunzione della sostanza ceduta e il cedente ha agito con dolo nella cessione, la responsabilità può spaziare dall’omicidio preterintenzionale fino all’omicidio doloso, in presenza di dolo eventuale. Nei casi più dubbi, ove non sia dimostrabile il dolo ma si possa configurare una colpa grave, potrebbe prevalere la qualificazione della condotta come delitto aggravato dall’evento ai sensi dell’art. 586 c.p.





Commenti


bottom of page