Detenzione di Armi Bianche e la Sentenza della Cassazione
- Fiorenzo Auteri
- 29 lug 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Introduzione
La sentenza n. 29548 del 19 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, ribadisce l'orientamento giuridico sulla detenzione di armi bianche, stabilendo chiaramente che queste, al pari delle armi da fuoco, sono soggette a denuncia se la loro destinazione naturale è l'offesa alla persona.
Il Caso di Specie
La controversia riguarda un cittadino al quale erano stati trovati due pugnali a doppio filo in casa. Egli sosteneva che si trattasse di armi improprie non soggette a denuncia. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i pugnali rientrano nella categoria delle armi proprie, la cui detenzione è regolata dall’art. 697 c.p., relativa alla detenzione abusiva di arma.
Normativa e Interpretazione
Secondo l’art. 585, comma secondo, n. 1, c.p., e l’art. 30 del R.d. 18 giugno 1931, n. 733 (TULPS), sono considerate armi proprie non solo quelle da sparo ma anche quelle destinate all'offesa, come pugnali e stiletti. L’art. 45 del R.d. n. 635 del 1940 specifica ulteriormente che strumenti da punta e taglio con destinazione naturale all'offesa sono armi proprie, mentre strumenti con destinazioni diverse, pur potendo essere usati occasionalmente per l'offesa, sono armi improprie.
Giurisprudenza
La giurisprudenza ha delineato il discrimine tra armi proprie e improprie basandosi sulle caratteristiche tecniche degli oggetti. Pugnali e stiletti, con punta acuta e lama a due tagli, sono considerati armi proprie indipendentemente dalle loro peculiarità costruttive (Sez. 1, n. 19927 del 9/4/2014, Teti, e altre).
Conclusione
La Corte ha concluso che i pugnali in questione, risalenti probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale, erano destinati all'offesa, rientrando quindi tra le armi proprie. Pertanto, la loro detenzione senza denuncia costituisce reato ai sensi dell’art. 697 c.p., confermando la corretta valutazione della Corte d’appello di Messina.
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